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Forum Irredentismo e Nazionalismo italiano

Posts written by ratapena

view post Posted: 29/3/2024, 12:09     +1LA LINGUA ITALIANA NELLA DIASPORA - Irredentismo e Nazionalismo italiano
CITAZIONE (Mars Pianeta Rosso @ 23/12/2023, 09:13) 
A prima vista il post che scrivo sembra non entrarci nulla con questo filone. In realtà posto il sottoelencato link con video per distinguere un'eccellenza della diplomazia consolare rispetto a quanto qui riferito circa l'inadeguatezza ed inefficienza dei Consolati Italiani in America latina.
Qualcuno può dire che non bisogna mai generalizzare, altri potrebbero affermare che un'eccezione conferma la regola.
www.rainews.it/video/2023/12/fonda...0b29.html?nxtep

Ho dei dubbi che sia riuscito in un anno a raddrizzare uno dei peggiori consolati al mondo. Se è vero, altro che Meloni, Salvini, Conte o Schlein, ci metterei lui come presidente del Consiglio. Lo dico perché ho avuto a che fare, per lavoro, con il consolato a Londra...
view post Posted: 11/3/2024, 20:16     +2Politica italiana - Politica e Attualità
CITAZIONE (Mars Pianeta Rosso @ 11/3/2024, 18:29) 
Importante, anche sulla politica Italiana, la pronuncia del Consiglio di Stato sulla questione della gestione del culto islamico nel Comune di Monfalcone.
www.triestecafe.it/it/news/cronaca...i-islamici.html

CITAZIONE
Conferma e sostegno su tutta la linea delle posizioni tenute dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, sulla vicenda dei due Centri islamici da parte del Consiglio di Stato che, con la pronuncia del presidente Giulio Castriota Scanderbeg, ha affermato che, fino al 19 marzo, quando verrà discussa la sospensiva e il Comune rappresenterà le proprie ragioni, i musulmani non potranno pregare nelle due strutture di via Duca d’Aosta e via Don Fanin.

Beh, con un presidente così, era impossibile una sentenza diversa... ^U^
view post Posted: 8/1/2024, 20:47     Isola di Corsica - Irredentismo e Nazionalismo italiano




Due versioni corse di un canto di nozze, diffuso anche in Italia, in Lombardia, Emilia, Toscana, Calabria e Liguria e chissà, forse anche in altre regioni.
view post Posted: 14/11/2023, 16:09     Una nuova Costituzione - Politica e Attualità
CITAZIONE
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.

Vorrei capire,esempio,10 candidati a Presidente del Consiglio dei Ministri, vince ROSSI con il 20% dei voti e alle liste collegate va il 55% anche se ne avessero preso il 25%?
view post Posted: 26/10/2023, 10:18     +1Politica italiana - Politica e Attualità
Io non credo che, se si arrivasse ad un ipotetico referendum, ci sarebbe un voto compatto per l'annessione all'Austria, che non potrebbe garantire i privilegi di cui godono gli altoatesini e sudtirolesi che dir si voglia. Non sarebbero più minoranza tutelata, ma semplicemente una regione dell'Austria.
view post Posted: 16/10/2023, 19:14     Politica italiana - Politica e Attualità
CITAZIONE (rezakhan_ @ 6/10/2023, 17:25) 
Nel senso che, se la Lega dovesse subire un'ulteriore batosta elettorale come quella delle ultime politiche, Salvini verrebbe accompagnato alla porta dai suoi..

E' quello che mi auguro, e spero che alla porta ci vada anche il partito più inutile in Italia. Salvini è felice degli sbarchi, perché gli permettono di fare l'unica cosa che sa fare; per il resto è uno zero assoluto.
view post Posted: 16/10/2023, 12:45     Lingua ITALIANA - Irredentismo e Nazionalismo italiano
I dati della Sardegna mi sembrano fuori dal mondo. Che in famiglia solo lo 0,9 parli dialetto è impossibile, come il 15% che parli un'altra lingua, a meno che non si intenda per altra lingua anche il gallurese (che è corso con un substrato logudorese), oltre al catalano di Alghero e il ligure di Calasetta e Carloforte.
view post Posted: 13/10/2023, 13:45     +2Cittadinanza ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia - Irredentismo e Nazionalismo italiano
Dal sito del Ministero agli Affari Esteri

Ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti ai sensi della Legge 8 marzo 2006, n.124, tuttora in vigore:

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

A. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di attuale residenza;

d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

b. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

c) certificato di residenza attuale;

d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);

e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

Si penserà, cosa giusta, era ora ecc. Certo, ma guardate la differenza di trattamento tra cittadini iure sanguinis e cittadini altrettanto iure sanguinis (in effetti non tutti, ma i figli di coloro che sono diventati italiani a seguito del trattato di Saint Germain sicuramente), ma che hanno perso la cittadinanza italiana perché sono rimasti nei territori jugoslavi. La differenza fondamentale è che mentre per iure sanguinis brasiliani, argentini, statunitensi ecc. conta solo la discendenza per sangue, nel caso dei nostri istriani, fiumani e dalmati non è così. Per loro, o meglio,visto che ormai saranno quasi tutti morti, per i loro discendenti, è necessario provare la conoscenza della lingua e della cultura italiana, esattamente come a un extraUE. Mentre i vecchi sicuramente parlavano italiano (e facendo ricerche ho scoperto che già sotto l'Impero Austro Ungarico la percentuale di scolarizzazione e di saper leggere e scrivere era più alta che in Italia), magari i loro discendenti sono emigrati e non parlano più né l'italiano né i dialetti istriani. Perché questa differenza? Perché gli istriani, fiumani e dalmati, hanno perso la cittadinanza e ora la possono riacquistare, ma non come iure sanguinis, quindi devono dimostrare di conoscere la lingua e la cultura italiana come un indiano, un pakistano, un senegalese che vogliono acquistare la cittadinanza italiana.
Per assurdo, un discendente di istriano,fiumano,dalmata, che fosse emigrato all'estero prima, magari da neonato o quasi, può chiedere lo iure sanguinis,senza sapere una parola di italiano e senza sapere niente della cultura italiana...
view post Posted: 12/10/2023, 16:23     La cittadinanza italiana. - Irredentismo e Nazionalismo italiano
Vorrei aprire un filone sulla cittadinanza. L’argomento è vastissimo e incasinatissimo, perché tratta dei diritti delle persone. Non posso affrontare tutti gli aspetti, vedrò di trattare i più interessanti. Inizio con la cittadinanza che spesso crea più problemi: la iure sanguinis, cioè la discendenza diretta e non spezzata da un avo italiano emigrato.
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13
giugno 1912, n.555 (ora legge n. 91/1992, cioè per iure sanguinis), dovranno essere indirizzate al Sindaco
del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell’ambito della cui circoscrizione consolare
risieda l’istante straniero originario italiano.
Le stesse dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
A. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal
Comune italiano ove egli nacque;
B. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti
in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della
cittadinanza italiana;
C. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione
ufficiale italiana se formato all’estero;
D. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei
genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
E. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di
emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che
l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza
dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente
dell’interessato;
F. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante
che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso
della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della
legge 13 giugno 1912, n. 555;
G. certificato di residenza
All’epoca della circolare, l’onere di reperire tutta la documentazione di fatto ricadeva sull’interessato, ora solo quello della documentazione straniera; quella disponibile in Italia o presso uffici pubblici italiani (certificato consolare che né l’interessato, né gli ascendenti in linea retta hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana) deve essere richiesta d’ufficio dal comune o dal consolato.
E’ compito dell’ufficiale di stato civile:
- svolgere adeguate indagini presso il comune italiano d’origine o di ultima residenza dell’avo italiano emigrato o presso il Comune di Roma (perché molti atti di nascita di italiani avvenuta all’estero erano un tempo trascritti nel comune di Roma, dove ‘sparivano’ come in una voragine; credo che ormai nessuno più lo faccia perché è praticamente impossibile avere una risposta…)
- verificare la regolarità e l'autenticità dei documenti prodotti quando possa avere dubbi al riguardo (Ministero dell'Interno, circolari 1 giugno 2007, n.26 "Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana" e 20 gennaio 2009, n.4 "Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis");
- verificare la coerenza dei dati e il contenuto dei documenti (assenza di dati inesatti o insufficienza dei documenti e informazioni contenute: controllo di carattere sostanziale);
- accertare il mancato esercizio – da parte dei discendenti dall'avo emigrato dall'Italia e da colui che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana - della facoltà di rinunciarvi ex articolo 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, prendendo contatto con le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli interessati abbiano avuto la residenza. (in pratica se uno è stato residente in Argentina, USA e Canada, devono essere contattati tutti i consolati italiani competenti nei tre paesi; lo stesso se uno dei suoi ascendenti sia stato residente, per es., in Brasile e Portogallo). L’ufficiale di stato civile deve, pertanto, aspettare di avere tutta la documentazione in mano, non può procedere se manca qualcosa. In particolare deve aspettare i tempi biblici dei consolati.
Prima della legge 13.06.1912, vigeva il Codice civile del 1865,il quale prevedeva che, se un cittadino italiano avesse perso la cittadinanza italiana, i figli minori e la moglie la perdevano anch’essi. Con la legge del 1912, invece, i figli minori non perdevano più la cittadinanza ma la mantenevano, anche se ne acquistavano un’altra iure loci, cioè per nascita. Importante è che la cittadinanza italiana veniva trasmessa dal padre,non dalla madre, salvo il caso che il padre fosse sconosciuto. Solo con l’entrata in vigore della Costituzione, il 1.1.1948, anche le donne trasmettono la cittadinanza in tutti i casi. L’assurdo della situazione è stato che la Costituzione stabiliva la parità fra i sessi, ma per la cittadinanza continuava a vigere la legge del 1912, con la sua impostazione decisamente maschilista. La sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, finalmente, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla volontà della donna che sisposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l’art. 29 della Costituzione, in quanto comportava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica fra i coniugi e metteva di fatto la donna in uno stato di notevole inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti come cittadina italiana.
La Cassazione. civile Sez. Unite con Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 afferma: “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall’interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. La cittadinanza italiana va riconosciuta anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell’entrata in vigore della Costituzione, “attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle ‘situazioni esaurite’, come tali insensibili all’efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l’hanno perduta o non l’hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal I gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidano, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” (Tribunale di Roma 6/4/2017).
Con il Decreto n. 58 del 15.12.1889, il Governo provvisorio brasiliano introduce la cosiddetta “grande naturalizzazione”. Secondo il decreto, tutti gli stranieri, compresi gli italiani, presenti sul territorio brasiliano alla data del 15.11.1889, giorno di proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai rispettivi consolati, la volontà di mantenere la cittadinanza d’origine e non quella brasiliana. La naturalizzazione brasiliana comportava il riconoscimento di tutti i diritti civili e politici di un cittadino brasiliano. Poiché l’art.11 del Codice Civile del 1865, che regolava all’epoca le questioni inerenti la cittadinanza, al c.2 diceva testualmente: (La cittadinanza si perde) da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero. Questo ha dato spunto all’interpretazione, da parte della Corte di Appello di Roma, di una ‘approvazione tacita’ della cittadinanza brasiliana, con perdita della cittadinanza italiana. Il ‘casus belli’ derivava dalla richiesta di riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana da parte di due brasiliani, presso il tribunale di Roma. Il tribunale accoglieva la richiesta ma la sentenza veniva impugnata da parte del Ministero dell’Interno e dal Ministero degli affari esteri. Il ricorso era stato accolto dalla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 5221/2021, depositata il 15/07/2021, ha respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Ma contro questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, da parte degli attori soccombenti. Il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento e, per la particolare importanza della questione, la causa rimessa alle Sezioni Unite. La sentenza della Corte d’appello di Roma è stata cassata con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte di Appello dovrà attenersi ai principi sanciti dalla Cassazione con sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318. Con queste ultime, la Corte ha finalmente dato un’interpretazione chiara e precisa, in relazione agli effetti del decreto della “Grande naturalizzazione” la quale, ad oggi, non rappresenta più un ostacolo al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per gli italo-brasiliani. Con queste sentenze sono stati stabiliti, si spera definitivamente, dei principi di diritto che bisogna osservare in relazione al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, cioè per discendenza da avo italiano e al pregnante significato giuridico che va attribuito all’espressa manifestazione di volontà quando si tratta di un diritto, quello della cittadinanza, che ha natura permanente e imprescrittibile. La cosa veramente assurda di questa vicenda è che, mutatis mutandis, più o meno alle stesse conclusioni era già giunta la Corte di Cassazione di Napoli nel 1907…
view post Posted: 12/10/2023, 16:13     Pronuncia classica latino - la Torre di Babele
La Chiesa ha sempre, almeno fino ad un certo punto, usato la pronuncia corrente e il lessico corrente, proprio per la necessità di farsi capire e fare proseliti fra le classi popolari. Quando ha raggiunto il suo scopo, non ha più continuato ad adeguare il suo linguaggio e ha di fatto mantenuto un latino lessicalmente e foneticamente del IV/V secolo d.C.
Ma che la pronuncia del latino, fino almeno al I sec.d.C., fosse la 'restituta' non ci sono dubbi. Prestiti in altre lingue, mantenimento di certi fenomeni in dialetti odierni, sono una prova.
Probabilmente un romano della tarda repubblica/primo impero, avrebbe fatto fatica a comprenderne uno del tardo impero.
view post Posted: 7/10/2023, 16:13     +1LA LINGUA ITALIANA NELLA DIASPORA - Irredentismo e Nazionalismo italiano
CITAZIONE (Mars Pianeta Rosso @ 6/10/2023, 18:43) 
Grazie mille, Ratapena. :]:

Sto cominciando a preparare un filone sulla cittadinanza, vorrei farlo il più completo possibile e toccare anche aspetti meno conosciuti. Tra l'altro, come ho già avuto modo di dire a Mars, mi sto curando un occhio e non riesco a stare più di tanto al pc. Ci vorrà ancora del tempo per guarire. Quindi,un po'di pazienza.
view post Posted: 6/10/2023, 16:35     +2LA LINGUA ITALIANA NELLA DIASPORA - Irredentismo e Nazionalismo italiano
Non so se lo sapete,ma io ho fondato un forum sui servizi demografici, a cui possono rivolgersi addetti ai lavori e semplici cittadini.Abbiamo avuto anche parecchi sudamericani di origine italiana disperati perché i consolati sono lenti e perché a volte non conoscono la normativa. A diversi abbiamo risolto i problemi indicando la normativa esistente e diversi hanno ottenuto la sospirata cittadinanza. Consigli ovviamente gratis.
Vi garantisco che le questioni inerenti la cittadinanza sono spesso un vero ginepraio. Oggi non posso perché è il compleanno di mia nipote, ma vi parlerò di norme che riguardano gli istriani rimasti in Istria che, a mio parere, sono incredibili. E risponderò alla richiesta di mars.
view post Posted: 6/10/2023, 16:16     LA LINGUA ITALIANA NELLA DIASPORA - Irredentismo e Nazionalismo italiano
CITAZIONE (Mars Pianeta Rosso @ 5/10/2023, 23:35) 
Rispetto al mio precedente post, chiedo un parere anche di Ratapena che è uno specialista sulle questioni di cittadinanza. Una breve digressione può aiutare a comprendere, in modo più esaustivo, la qualità complessiva del rapporto della Madrepatria verso i nostri emigrati nelle Americhe.

Scusa, di preciso, a quale post ti riferisci?
Ops visto
view post Posted: 5/10/2023, 19:14     +2Foibe ed esodo dei 350.000 italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia - Irredentismo e Nazionalismo italiano
CITAZIONE
Foiba di Vines

Mio padre era militare a Pola, e mi ha sempre detto che quando uscivano (mai da soli) e andavano nei paesi dell'interno, sentiva biascicare qualcosa come: in foiba de vines. Mi ha detto che all'epoca non capiva, ma dopo la guerra si è capito. Probabilmente il riferimento era a questa Foiba di Vines.
Mio padre era socialista, partigiano, ma non ha mai potuto sopportare gli jugoslavi e se ci avessero invaso non si sarebbe fatto problemi a combatterli.
1102 replies since 30/10/2005